Gv 8, 1-6 La donna adultera

Capitolo 8°
(Gv 8, 1-6) La donna adultera

[1] Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. [2] Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. [3] Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, [4] gli dicono: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. [5] Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?". [6] Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. (CCC 2400) L'adulterio e il divorzio, la poligamia e la libera unione costituiscono gravi offese alla dignità del matrimonio. (CCC 2380) L'adulterio. Questa parola designa l'infedeltà coniugale. Quando due partner, di cui almeno uno è sposato, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Cristo condanna l'adulterio anche se consumato con il seplice desiderio [Mt 5,27-28]. Il sesto comandamento e il il Nuovo Testamento proibiscono l'adulterio in modo assoluto [Mt 5,32; 19,6; Mc 10,11; 1Cor 6,9-10]. I profeti ne denunciano la gravità. Nell'adulterio essi vedono simboleggiato il peccato di idolatria [Os 2,7; Ger 5,7; 13,27]. (CCC 2381) L'adulterio è un'ingiustizia. Chi lo commette vien meno agli impegni assunti. Ferisce quel segno dell'Alleanza che è il vincolo matrimoniale, lede il diritto dell'altro coniuge e attenta all'istituto del matrimonio, violando il contratto che lo fonda. Compromette il bene della generazione umana e dei figli, i quali hanno bisogno dell'unione stabile dei genitori. (CCC 2384) Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino alla morte. Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente: “Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un'altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un'altra” [San Basilio di Cesarea, Moralia, regola 73: PG 31, 849D-853B]. (CCC 1650) Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (“Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”: Mc 10,11-12 ), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza. (CCC 2336) Gesù è venuto a restaurare la creazione nella purezza delle sue origini. Nel Discorso della montagna dà una interpretazione rigorosa del progetto di Dio: “Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” (Mt 5,27-28). L'uomo non deve separare quello che Dio ha congiunto [Mt 19,6]. La Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana.

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