1 Cor 7, 10-11 Separazione e divorzio

(1 Cor 7, 10-11) Separazione e divorzio
[10] Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - [11] e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie. (CCC 2364) La coppia coniugale forma una “intima comunità di vita e di amore [che], fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48]. Gli sposi si donano definitivamente e totalmente l'uno all'altro. Non sono più due, ma ormai formano una carne sola. L'alleanza stipulata liberamente dai coniugi impone loro l'obbligo di conservarne l'unità e l'indissolubilità [CIC canone 1056]. “L'uomo […] non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mc 10,9) [Mt 19,1-12; 1Cor 7,10-11]. (CCC 2365) La fedeltà esprime la costanza nel mantenere la parola data. Dio è fedele. Il sacramento del Matrimonio fa entrare l'uomo e la donna nella fedeltà di Cristo alla sua Chiesa. Mediante la castità coniugale, essi rendono testimonianza a questo mistero di fronte al mondo. San Giovanni Crisostomo suggerisce ai giovani sposi di fare questo discorso alla loro sposa: “Ti ho presa tra le mie braccia, ti amo, ti preferisco alla mia stessa vita. Infatti l'esistenza presente è un soffio, e il mio desiderio più vivo è di trascorrerla con te in modo tale da avere la certezza che non saremo separati in quella futura. [...] Metto l'amore per te al di sopra di tutto e nulla sarebbe per me più penoso che il non essere sempre in sintonia con te” [San Giovanni Crisostomo, In epistulam ad Ephesios, homilia 20, 8: PG 62, 146-147]. (CCC 2382) Il Signore Gesù ha insistito sull'intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio indissolubile [Mt 5,31-32; 19,3-9; Mc 10,9; Lc 16,18; 1Cor 7,10-11]. Ha abolito le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella Legge antica [Mt 19,7-9]. Tra i battezzati “il Matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte” [CIC canone 1141]. (CCC 2383) La separazione degli sposi con la permanenza del vincolo matrimoniale può essere legittima in certi casi contemplati dal Diritto canonico [CIC canoni 1151-1155]. Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale. (CCC 2384) Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino alla morte. Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il Matrimonio sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente: “Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un'altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un'altra” [San Basilio Magno, Moralia, regula 73: PG 31, 852]. (CCC 2385) Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società. Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera piaga sociale. (CCC 2386) Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale. C'è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un Matrimonio canonicamente valido [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 84].

Post più popolari