Eb 6, 2 La dottrina dei battesimi (II) [continuazione]

(Eb 6, 2) La dottrina dei battesimi (II) [continuazione]

(CCC 1247) Dalle origini della Chiesa, il Battesimo degli adulti è la situazione più normale là dove l'annunzio del Vangelo è ancora recente. Il catecumenato (preparazione al Battesimo) occupa in tal caso un posto importante. In quanto iniziazione alla fede e alla vita cristiana, esso deve disporre ad accogliere il dono di Dio nel Battesimo, nella Confermazione e nell'Eucaristia. (CCC 1248) Il catecumenato, o formazione dei catecumeni, ha lo scopo di permettere a questi ultimi, in risposta all'iniziativa divina e in unione con una comunità ecclesiale, di condurre a maturità la loro conversione e la loro fede. Si tratta di una formazione “alla vita cristiana” mediante la quale “i discepoli vengono in contatto con Cristo, loro Maestro. Perciò i catecumeni siano convenientemente iniziati al mistero della salvezza e alla pratica delle norme evangeliche, e mediante i riti sacri, da celebrare in tempi successivi, siano introdotti nella vita della fede, della liturgia e della carità del popolo di Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Ad gentes, 14; cf Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, Introduzione 19; Tempo e riti del catecumenato, 98]. (CCC 1249) I catecumeni “sono già uniti alla Chiesa, appartengono già alla famiglia del Cristo, e spesso vivono già una vita di fede, di speranza e di carità” [Ad gentes, 14]. “La madre Chiesa, come già suoi, li ricopre del suo amore e delle sue cure” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 14; cf CIC canoni 206; 788]. (CCC 1255) Perché la grazia battesimale possa svilupparsi è importante l'aiuto dei genitori. Questo è pure il ruolo del padrino o della madrina, che devono essere dei credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel cammino della vita cristiana il neo-battezzato, bambino o adulto [CIC canoni 872-874]. Il loro compito è una vera funzione ecclesiale (“officium”) [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 67]. L'intera comunità ecclesiale ha una parte di responsabilità nello sviluppo e nella conservazione della grazia ricevuta nel Battesimo. (CCC 1256) I ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il presbitero, e, nella Chiesa latina, anche il diacono [CIC canone 861, § 1; CCEO canone 677, § 1]. In caso di necessità, chiunque, anche un non battezzato, purché abbia l'intenzione richiesta, può battezzare [CIC canone 861, § 2], utilizzando la formula battesimale trinitaria. L'intenzione richiesta è di voler fare ciò che fa la Chiesa quando battezza. La Chiesa trova la motivazione di questa possibilità nella volontà salvifica universale di Dio [1Tm 2,4] e nella necessità del Battesimo per la salvezza [Mc 16,16]. [CONTINUA]

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