2Pt 2, 3 La loro condanna è da tempo all'opera

(2Pt 2, 3) La loro condanna è da tempo all'opera
[3] Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false; ma la loro condanna è già da tempo all'opera e la loro rovina è in agguato.
(CCC 2107) “Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuito ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 6]. (CCC 2108) Il diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di aderire all'errore, [Leone XIII, Lett. enc. Libertas praestantissimum] né un implicito diritto all'errore [Pio XII, Discorso ai partecipanti al quinto Convegno nazionale Italiano dell’Unione dei Giuristi cattolici (6 dicembre 1953)], bensì un diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè all'immunità da coercizione esteriore, entro giusti limiti, in materia religiosa, da parte del potere politico. Questo diritto naturale “deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile” [Dignitatis humanae, 2]. (CCC 2109) Il diritto alla libertà religiosa non può essere di per sé né illimitato, [Pio VI, Breve Quod aliquantum (10 marzo 1791)] né limitato semplicemente da un “ordine pubblico” concepito secondo un criterio “positivistico” o “naturalistico” [Pio IX, Lett. enc. Quanta cura: DS 2890]. I “giusti limiti” che sono inerenti a tale diritto devono essere determinati per ogni situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune, e ratificati dall'autorità civile secondo “norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo” [Dignitatis humanae, 7].

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