309. Il Confessore è tenuto al segreto?


309. Il Confessore è tenuto al segreto?

(Comp 309) Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, ogni Confessore è obbligato, senza alcuna eccezione e sotto pene molto severe, a mantenere il sigillo sacramentale, cioè l'assoluto segreto circa i peccati conosciuti in confessione

“In Sintesi”

(CCC 2511) “Il sigillo sacramentale è inviolabile” [CIC 983, § 1]. I segreti professionali vanno serbati. Le confidenze pregiudizievoli per altri non devono essere divulgate.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1467) Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato [CIC canoni 983-984. 1388, § 1; CCEO canone 1456]. Non gli è lecito parlare neppure di quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei penitenti. Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento.

Per la riflessione
(CCC 2490) Il segreto del sacramento della Riconciliazione è sacro, e non può essere violato per nessun motivo. “Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa” [CIC canone 983, § 1].

(Prossima domanda: Quali sono gli effetti di questo Sacramento?)

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