336. Con quale autorità viene esercitato il sacerdozio ministeriale? (I parte)


336. Con quale autorità viene esercitato il sacerdozio ministeriale? (I parte)

(Comp 336) I sacerdoti ordinati, nell'esercizio del ministero sacro, parlano e agiscono non per autorità propria e neppure per mandato o per delega della comunità, ma in Persona di Cristo Capo e a nome della Chiesa. Pertanto il sacerdozio ministeriale si differenzia essenzialmente, e non solo per grado, dal sacerdozio comune dei fedeli, a servizio del quale Cristo l'ha istituito.

“In Sintesi”

(CCC 1536) L'Ordine è il sacramento grazie al quale la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine dei tempi: è, dunque, il sacramento del ministero apostolico. Comporta tre gradi: l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

Approfondimenti e spiegazioni

(CCC 1547) Il sacerdozio ministeriale o gerarchico dei vescovi e dei sacerdoti e il sacerdozio comune di tutti i fedeli, anche se “l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo”, differiscono tuttavia essenzialmente, pur essendo “ordinati l'uno all'altro” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 10]. In che senso? Mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale - vita di fede, di speranza e di carità, vita secondo lo Spirito - il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani. E' uno dei mezzi con i quali Cristo continua a costruire e a guidare la sua Chiesa. Proprio per questo motivo viene trasmesso mediante un sacramento specifico, il sacramento dell'Ordine.

Per la riflessione

(CCC 1548) Nel servizio ecclesiale del ministero ordinato è Cristo stesso che è presente alla sua Chiesa in quanto Capo del suo Corpo, Pastore del suo gregge, Sommo Sacerdote del sacrificio redentore, Maestro di Verità. E' ciò che la Chiesa esprime dicendo che il sacerdote, in virtù del sacramento dell'Ordine, agisce “in persona Christi capitis” - in persona di Cristo Capo: [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 10; 28; Id., Sacrosanctum concilium, 33; Id., Christus Dominus, 11; Id., Presbyterorum ordinis, 2; 6] “E' il medesimo Sacerdote, Cristo Gesù, di cui realmente il ministro fa le veci. Costui se, in forza della consacrazione sacerdotale che ha ricevuto, è in verità assimilato al Sommo Sacerdote, gode della potestà di agire con la potenza dello stesso Cristo che rappresenta (“virtute ac persona ipsius Christi”) [Pio XII, Lett. enc. Mediator Dei]. Cristo è la fonte di ogni sacerdozio: infatti il sacerdote della Legge [antica] era figura di lui, mentre il sacerdote della nuova Legge agisce in persona di lui” [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 22, 4, c]. [CONTINUA]


(Continua la domanda: Con quale autorità viene esercitato il sacerdozio ministeriale?)

Post più popolari