344. Che cosa è il consenso matrimoniale? (I parte)

344. Che cosa è il consenso matrimoniale? (I parte)

(Comp 344) Il consenso matrimoniale è la volontà, espressa da un uomo e da una donna, di donarsi mutuamente e definitivamente, allo scopo di vivere un'alleanza di amore fedele e fecondo. Poiché il consenso fa il Matrimonio, esso è indispensabile e insostituibile. Per rendere valido il Matrimonio, il consenso deve avere come oggetto il vero Matrimonio ed essere un atto umano, cosciente e libero, non determinato da violenza o costrizioni.

“In Sintesi”

(CCC 1662) Il matrimonio si fonda sul consenso dei contraenti, cioè sulla volontà di donarsi mutuamente e definitivamente, allo scopo di vivere un'alleanza d'amore fedele e fecondo.

Approfondimenti e spiegazioni

(CCC 1625) I protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di contrarre il matrimonio e che esprimono liberamente il loro consenso. “Essere libero” vuol dire: - non subire costrizioni; - non avere impedimenti in base ad una legge naturale o ecclesiastica. (CCC 1626) La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l'elemento indispensabile “che costituisce il matrimonio” [CIC canone 1057, § 1]. Se il consenso manca, non c'è matrimonio. (CCC 1627) Il consenso consiste in un “atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48; CIC canone 1057, § 2]: “Io accolgo te come mia sposa…”; “Io accolgo te come mio sposo…” [Rituale roman. Sacramento del matrimonio, 28]. Questo consenso che lega gli sposi tra loro, trova il suo compimento nel fatto che i due diventano “una carne sola” [Gen 2,24; Mc 10,8; Ef 5,31].

Per la riflessione

(CCC 1628I Il consenso deve essere un atto della volontà di ciascuno dei contraenti, libero da violenza o da grave costrizione esterna [CIC canone 1103]. Nessuna potestà umana può sostituirsi a questo consenso [CIC canone 1057, 1]. Se tale libertà manca, il matrimonio è invalido. (CCC 1629) Per questo motivo (o per altre cause che rendono nullo e non avvenuto il matrimonio, cf. CIC canoni 1083-1108) la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare “la nullità del matrimonio”, vale a dire che il matrimonio non è mai esistito. In questo caso i contraenti sono liberi di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una precedente unione [CIC canone 1071, § 1, 3]. [CONTINUA]


(Continua la domanda: Che cosa è il consenso matrimoniale?)



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