444. In qual modo la persona attua il proprio diritto a rendere culto a Dio nella verità e nella libertà? (II parte)


444. In qual modo la persona attua il proprio diritto a rendere culto a Dio nella verità e nella libertà? (II parte) (continuazione)

(Comp 444 ripetizione) Ogni uomo ha il diritto e il dovere morale di cercare la verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e, una volta conosciuta, di abbracciarla e custodirla fedelmente, rendendo a Dio un culto autentico. Nello stesso tempo, la dignità della persona umana richiede che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la propria coscienza, né impedito, entro i giusti limiti dell'ordine pubblico, di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata.

“In Sintesi”

(CCC 2137) L'uomo deve “poter professare liberamente la religione sia in forma privata che pubblica” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 15].

Approfondimenti e spiegazioni

(CCC 2106) “Che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata” [Dignitatis humanae, 2]. Tale diritto si fonda sulla natura stessa della persona umana, la cui dignità la fa liberamente aderire alla verità divina che trascende l'ordine temporale. Per questo “perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa” [Dignitatis humanae, 2]. (CCC 2107) “Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuito ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa” [Dignitatis humanae, 6].

Per la riflessione

(CCC 2108) Il diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di aderire all'errore, [Leone XIII, Lett. enc. Libertas praestantissimum] né un implicito diritto all'errore [Pio XII, Discorso ai partecipanti al quinto Convegno nazionale Italiano dell’Unione dei Giuristi cattolici (6 dicembre 1953)], bensì un diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè all'immunità da coercizione esteriore, entro giusti limiti, in materia religiosa, da parte del potere politico. Questo diritto naturale “deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 2]. (CCC 2109) Il diritto alla libertà religiosa non può essere di per sé né illimitato, [Pio VI, Breve Quod aliquantum (10 marzo 1791)] né limitato semplicemente da un “ordine pubblico” concepito secondo un criterio “positivistico” o “naturalistico” [Pio IX, Lett. enc. Quanta cura: DS 2890]. I “giusti limiti” che sono inerenti a tale diritto devono essere determinati per ogni situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune, e ratificati dall'autorità civile secondo “norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo” [Dignitatis humanae, 7]. [FINE]


(Prossima domanda: Che cosa proibisce Dio quando comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)?)

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