468. A che serve una pena?


468. A che serve una pena?

(Comp 468) Una pena, inflitta da una legittima autorità pubblica, ha lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa, di difendere l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, di contribuire alla correzione del colpevole.

“In Sintesi”

(CCC 1895) La società deve agevolare l'esercizio delle virtù, non ostacolarlo. Una giusta gerarchia dei valori deve ispirarla.

Approfondimenti e spiegazioni

(CCC 2266) Corrisponde ad un'esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole.

Per la riflessione

(CCC 1888) Occorre far leva sulle capacità spirituali e morali della persona e sull'esigenza permanente della sua conversione interiore, per ottenere cambiamenti sociali che siano realmente a suo servizio. La priorità riconosciuta alla conversione del cuore non elimina affatto, anzi impone l'obbligo di apportare alle istituzioni e alle condizioni di vita, quando esse provochino il peccato, i risanamenti opportuni, perché si conformino alle norme della giustizia e favoriscano il bene anziché ostacolarlo [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen Gentium, 36].


(Prossima domanda: Quale pena si può infliggere?)

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