484. In caso di minaccia di guerra, a chi spetta la valutazione rigorosa di tali condizioni?


484. In caso di minaccia di guerra, a chi spetta la valutazione rigorosa di tali condizioni?

(Comp 484) Essa spetta al giudizio prudente dei governanti, cui compete anche il diritto di imporre ai cittadini l'obbligo della difesa nazionale, fatto salvo il diritto personale all'obiezione di coscienza, da attuarsi con altra forma di servizio alla comunità umana.

“In Sintesi”

(CCC 2330) “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9 ).

Approfondimenti e spiegazioni

(CCC 2309) Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale. Occorre contemporaneamente: - che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo; - che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci; - che ci siano fondate condizioni di successo; - che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della “guerra giusta”. La valutazione di tali condizioni di legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro che hanno la responsabilità del bene comune.

Per la riflessione

(CCC 2304) Il rispetto e lo sviluppo della vita umana richiedono la pace. La pace non è la semplice assenza della guerra e non può ridursi ad assicurare l'equilibrio delle forze contrastanti. La pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, l'assidua pratica della fratellanza. E' la “tranquillità dell'ordine” [Sant'Agostino, De civitate Dei, 19, 13: PL 41, 640]. E' frutto della giustizia (Is 32,17) ed effetto della carità [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 78]. (CCC 2305) La pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo, il “Principe della pace” messianica (Is 9,5). Con il sangue della sua croce, egli ha distrutto in se stesso l'inimicizia [Ef 2,16; Col 1,20-22], ha riconciliato gli uomini con Dio e ha fatto della sua Chiesa il sacramento dell'unità del genere umano e della sua unione con Dio [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1]. “Egli è la nostra pace” (Ef 2,14). E proclama: “Beati gli operatori di pace” (Mt 5,9).


(Prossima domanda: In caso di guerra, che cosa chiede la legge morale?)

Post più popolari