502. Quali sono le offese alla dignità del matrimonio? (V parte)


502. Quali sono le offese alla dignità del matrimonio? (V parte) (continuazione)

(Comp 502 ripetizione) Esse sono: l'adulterio, il divorzio, la poligamia, l'incesto, la libera unione (convivenza, concubinato), l'atto sessuale prima o al di fuori del matrimonio.

“In Sintesi”

(CCC 2400) L'adulterio e il divorzio, la poligamia e la libera unione costituiscono gravi offese alla dignità del matrimonio. (CCC 1661) Il sacramento del Matrimonio è segno dell'unione di Cristo e della Chiesa. Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con l'amore con cui Cristo ha amato la sua Chiesa; la grazia del sacramento perfeziona così l'amore umano dei coniugi, consolida la loro unità indissolubile e li santifica nel cammino della vita eterna [Concilio di Trento: DS 1799].

Approfondimenti e spiegazioni

(CCC 2390) Si ha una libera unione quando l'uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l'intimità sessuale. L'espressione è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano l'una nei confronti dell'altra, e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell'altro, in se stesso o nell'avvenire? L'espressione abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità a legarsi con impegni a lungo termine [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 81]. Tutte queste situazioni costituiscono un'offesa alla dignità del matrimonio; distruggono l'idea stessa della famiglia; indeboliscono il senso della fedeltà. Sono contrarie alla legge morale: l'atto sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla Comunione sacramentale.

Per la riflessione

(CCC 2391) Molti attualmente reclamano una specie di “diritto alla prova” quando c'è intenzione di sposarsi. Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti “non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci” [Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 7]. L'unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l'uomo e la donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva. L'amore umano non ammette la “prova”. Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 80]. [FINE]


(Prossima domanda: Che cosa enuncia il settimo Comandamento?)

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