Gaudium et spes n. 21 e commento CCC
21. Atteggiamento della Chiesa di fronte all'ateismo.
Atei: invito a considerare il Vangelo di Cristo con animo aperto
[n. 21g] Quanto agli atei, essa li invita cortesemente a
volere prendere in considerazione il Vangelo di Cristo con animo aperto. La
Chiesa sa perfettamente che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni più
segrete del cuore umano quando essa difende la dignità della vocazione umana, e
così ridona la speranza a quanti ormai non osano più credere alla grandezza del
loro destino. Il suo messaggio non toglie alcunché all'uomo, infonde invece
luce, vita e libertà per il suo progresso, e all'infuori di esso, niente può
soddisfare il cuore dell'uomo: « Ci hai fatto per te », o Signore, «e il nostro
cuore è senza pace finché non riposa in te» (27).
Note: (27) S. AGOSTINO, Confess.,
I,1: PL 32, 661.
(CCC 2106) “Che in materia religiosa nessuno sia forzato ad
agire contro la sua coscienza, né impedito, entro debiti limiti, di agire in
conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma
individuale o associata” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 2]. Tale diritto si fonda sulla natura stessa
della persona umana, la cui dignità la fa liberamente aderire alla verità
divina che trascende l'ordine temporale. Per questo “perdura anche in coloro
che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa”
[Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae,
2]. (CCC 2107) “Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli,
nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuito ad una comunità
religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso
tempo a tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato
il diritto alla libertà in materia religiosa” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 6]. (CCC 2108) Il
diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di aderire
all'errore, [Leone XIII, Lett. enc. Libertas
praestantissimum] né un implicito diritto all'errore [Pio XII, Discorso ai partecipanti al quinto Convegno
nazionale Italiano dell’Unione dei Giuristi cattolici (6 dicembre 1953)],
bensì un diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè
all'immunità da coercizione esteriore, entro giusti limiti, in materia
religiosa, da parte del potere politico. Questo diritto naturale “deve essere
riconosciuto nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto
civile” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis
humanae, 2]. (CCC 2109) Il diritto alla libertà religiosa non può essere di
per sé né illimitato, [Pio VI, Breve Quod
aliquantum (10 marzo 1791)] né limitato semplicemente da un “ordine
pubblico” concepito secondo un criterio “positivistico” o “naturalistico” [Pio
IX, Lett. enc. Quanta cura: DS 2890].
I “giusti limiti” che sono inerenti a tale diritto devono essere determinati
per ogni situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del
bene comune, e ratificati dall'autorità civile secondo “norme giuridiche
conformi all'ordine morale oggettivo” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 7].