Gaudium et spes n. 51 e commento CCC
51. Accordo dell'amore coniugale col rispetto della vita
Vita coniugale: amore fedele e piena comunità di vita
[n. 51a] Il Concilio sa che spesso i coniugi, che
vogliono condurre armoniosamente la loro vita coniugale, sono ostacolati da
alcune condizioni della vita di oggi, e possono trovare circostanze nelle quali
non si può aumentare, almeno per un certo tempo, il numero dei figli; non senza
difficoltà allora si può conservare la pratica di un amore fedele e la piena
comunità di vita. Là dove, infatti, è interrotta l'intimità della vita
coniugale, non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir
compromesso il bene dei figli: allora corrono pericolo anche l'educazione dei
figli e il coraggio di accettarne altri.
(CCC 2273) Il diritto inalienabile alla vita di ogni
individuo umano innocente rappresenta un elemento
costitutivo della società civile e della sua legislazione: “I diritti
inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte
della società civile e dell'autorità politica; tali diritti dell'uomo non
dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una
concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono
inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso origine. Tra
questi diritti fondamentali bisogna, a questo proposito, ricordare il diritto
alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla
morte” [Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 3]. “Nel momento in cui una legge positiva priva una
categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro
accordare, lo Stato viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge.
Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun
cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti
stessi di uno Stato di diritto. […] Come
conseguenza del rispetto e della protezione che vanno accordati al nascituro, a
partire dal momento del suo concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate
sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti” [Donum vitae, 3].