Gaudium et spes n. 68 e commento CCC
68. Partecipazione nell'impresa e nell'indirizzo economico generale; conflitti di lavoro
Diritto dei lavoratori: fondare liberamente associazioni per rappresentarli
[n. 68c] Tra i diritti fondamentali della persona umana
bisogna annoverare il diritto dei lavoratori di fondare liberamente proprie
associazioni, che possano veramente rappresentarli e contribuire ad organizzare
rettamente la vita economica, nonché il diritto di partecipare liberamente alle
attività di tali associazioni senza incorrere nel rischio di rappresaglie.
Grazie a tale partecipazione organizzata, congiunta con una formazione
economica e sociale crescente, andrà sempre più aumentando in tutti la
coscienza della propria funzione e responsabilità: essi saranno così portati a
sentirsi parte attiva, secondo le capacità e le attitudini di ciascuno, in
tutta l'opera dello sviluppo economico e sociale e della realizzazione del bene
comune universale.
(CCC 2434) Il giusto salario è il frutto legittimo del lavoro. Rifiutarlo o non
darlo a tempo debito può rappresentare una grave ingiustizia [Lv 19,13; Dt
24,14-15; Gc 5,4]. Per stabilire l'equa remunerazione, si deve tener conto sia
dei bisogni sia delle prestazioni di ciascuno. “Il lavoro va remunerato in modo
tale da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua
famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e
spirituale, corrispondentemente al tipo di attività e grado di rendimento
economico di ciascuno, nonché alle condizioni dell'impresa e al bene comune”
[Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes,
67]. Non è sufficiente l'accordo tra le parti a giustificare moralmente
l'ammontare del salario. (CCC 2435) Lo sciopero
è moralmente legittimo quando appare come lo strumento inevitabile, o quanto
meno necessario, in vista di un vantaggio proporzionato. Diventa moralmente
inaccettabile allorché è accompagnato da violenze oppure gli si assegnano
obiettivi non direttamente connessi con le condizioni di lavoro o in contrasto
con il bene comune. (CCC 2436) E' ingiusto non versare agli organismi di
sicurezza sociale i contributi
stabiliti dalle legittime autorità. La disoccupazione,
per carenza di lavoro, quasi sempre rappresenta, per chi ne è vittima,
un'offesa alla sua dignità e una minaccia per l'equilibrio della vita. Oltre al
danno che egli subisce personalmente, numerosi rischi ne derivano per la sua
famiglia [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Laborem
exercens, 18].