Gaudium et spes n. 69 e commento CCC
69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini
Si deve sempre tener conto della destinazione universale dei beni
[n. 69b] Pertanto, quali che siano le forme della
proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze
diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione
universale dei beni. L'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose
esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come
comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri
(148).
(148) Cf. S. TOMMASO, Summa Theol., II-II, q. 32, a. 5 ad 2; Ibid. q. 66, a. 2; cf. la
spiegazione in LEONE XIII, Encicl. Rerum
Novarum: ASS 23 (1890-1891), p. 651 [Dz 3267]; cf. anche PIO XII, Discorso 1° giugno 1941: AAS 23 (1941),
p. 199; ID., Messaggio radiofonico
natalizio Ecce ego declinabo 1954: AAS 47 (1955), p. 27.
(CCC 2403) Il diritto
alla proprietà privata, acquisita o ricevuta in giusto modo, non elimina
l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni rimane
primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della
proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio.