Gaudium et spes n. 71 e commento CDS
71. Accesso alla proprietà e dominio privato dei beni; problemi dei latifondi
Proprietà privata e potere sui beni indispensabili all’autonomia personale e familiare
[n. 71b] La proprietà privata o un qualche potere sui
beni esterni assicurano a ciascuno una zona indispensabile di autonomia
personale e familiare e bisogna considerarli come un prolungamento della
libertà umana. Infine, stimolando l'esercizio della responsabilità, essi
costituiscono una delle condizioni delle libertà civili (152).
(152) Cf. LEONE XII, Encicl. Rerum Novarum: ASS 23 (1890-91), pp.
643-646 [in parte Dz 3265-67]; PIO XI, Encicl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 191; PIO XII, Messaggio radiofonico 1° giugno 1941:
AAS 33 (1941), p. 199; ID., Messaggio
radiofonico nella vigilia del Natale del Signore 1942: Con sempre nuova freschezza
AAS 35 (1943), p. 17; ID., Messaggio radiofonico, 1° set. 1944 Oggi al
compiersi: AAS 36 (1944), p. 253; GIOVANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), pp. 428-429.
(CDS 177) La
tradizione cristiana non ha mai riconosciuto il diritto alla proprietà privata
come assoluto ed intoccabile: «Al contrario, essa l'ha sempre inteso nel
più vasto contesto del comune diritto di tutti ad usare i beni dell'intera
creazione: il diritto della proprietà privata come subordinato al diritto
dell'uso comune, alla destinazione universale dei beni» (Giovanni Paolo II,
Lett. enc. Laborem exercens, 14: AAS
73 (1981) 613). Il principio della destinazione universale dei beni afferma sia
la piena e perenne signoria di Dio su ogni realtà, sia l'esigenza che i beni
del creato rimangano finalizzati e destinati allo sviluppo di tutto l'uomo e
dell'intera umanità (Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966)
1090-1092; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 2402-2406). Tale principio non si oppone al diritto di proprietà
(Cfr. Leone XIII, Lett. enc. Rerum
novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 102), ma indica la necessità di
regolamentarlo. La proprietà privata,
infatti, quali che siano le forme concrete dei regimi e delle norme giuridiche
ad essa relative, è, nella sua essenza, solo uno strumento per il rispetto del
principio della destinazione universale dei beni, e quindi, in ultima analisi,
non un fine ma un mezzo (Cfr. Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 22-23: AAS 59 (1967) 268-269).
(Commento CDS dal Compendio della dottrina sociale della
Chiesa)