Gaudium et spes n. 84 e commento CDS
84. La comunità delle nazioni e le istituzioni internazionali
[n. 84b] Per conseguire questi fini, le istituzioni
internazionali devono, ciascuna per la loro parte, provvedere ai diversi
bisogni degli uomini, tanto nel campo della vita sociale (cui appartengono
l'alimentazione, la salute, la educazione, il lavoro), quanto in alcune
circostanze particolari che sorgono qua e là: per esempio, la necessità di
aiutare la crescita generale delle nazioni in via di sviluppo, o ancora il
sollievo alle necessità dei profughi in ogni parte del mondo, o degli emigrati
e delle loro famiglie.
(CDS 507) Le sanzioni,
nelle forme previste dall'ordinamento internazionale contemporaneo, mirano a
correggere il comportamento del governo di un Paese che viola le regole della
pacifica ed ordinata convivenza internazionale o che mette in pratica gravi
forme di oppressione nei confronti della popolazione. Le finalità delle
sanzioni devono essere precisate in modo inequivocabile e le misure adottate
devono essere periodicamente verificate dagli organismi competenti della
Comunità internazionale, per un'obiettiva valutazione della loro efficacia e
del loro reale impatto sulla popolazione civile. Il vero scopo di tali misure è quello di aprire la strada alle
trattative e al dialogo. Le sanzioni non devono mai costituire uno strumento di
punizione diretto contro un'intera popolazione: non è lecito che per le
sanzioni abbiano a soffrire intere popolazioni e specialmente i loro membri più
vulnerabili. Le sanzioni economiche, in
particolare, sono uno strumento da utilizzare con grande ponderazione e da
sottoporre a rigidi criteri giuridici ed etici (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso al
Corpo Diplomatico (9 gennaio 1995), 7: AAS 87 (1995) 849). L'embargo economico deve essere limitato
nel tempo e non può essere giustificato quando gli effetti che produce si rivelano
indiscriminati.
(Commento CDS dal Compendio della dottrina sociale della
Chiesa)