LUMEN GENTIUM 22 e commento CCC
Il collegio dei vescovi e il suo capo
22d Il Signore ha
posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa (cfr. Mt 16,18-19), e lo
ha costituito pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21,15 ss); ma l'ufficio
di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro (cfr. Mt 16,19), è noto
essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, congiunto col suo capo
(cfr. Mt 18,18; 28,16-20) [64].
Note
[64] Cf. CONC. VAT I, Schema della Cost. dogm.
II De Ecclesia Christi, c. 4: [176] NSI 53, 310. Cf. la relazione KLEUTGEN
sullo Schema riformato: MANSI 53,321B-322B e la dichiarazione ZINELLI: MANSI
52, 1110A. Vedi anche S. LEONE M., Serm. 4,3: PL 54, 151A.
(CCC 883)
“Il Collegio o Corpo dei Vescovi non ha autorità, se non lo si concepisce insieme
con il romano Pontefice, […] quale suo capo”. Come tale, questo collegio “è
pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non
può essere esercitata se non con il consenso del Romano Pontefice” [Conc. Ecum.
Vat. II, Lumen gentium, 22; cf. CIC canone
336].