LUMEN GENTIUM 22 e commento CCC



Il collegio dei vescovi e il suo capo

22d Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa (cfr. Mt 16,18-19), e lo ha costituito pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21,15 ss); ma l'ufficio di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro (cfr. Mt 16,19), è noto essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, congiunto col suo capo (cfr. Mt 18,18; 28,16-20) [64].

Note
 [64] Cf. CONC. VAT I, Schema della Cost. dogm. II De Ecclesia Christi, c. 4: [176] NSI 53, 310. Cf. la relazione KLEUTGEN sullo Schema riformato: MANSI 53,321B-322B e la dichiarazione ZINELLI: MANSI 52, 1110A. Vedi anche S. LEONE M., Serm. 4,3: PL 54, 151A. 

(CCC 883) “Il Collegio o Corpo dei Vescovi non ha autorità, se non lo si concepisce insieme con il romano Pontefice, […] quale suo capo”. Come tale, questo collegio “è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del Romano Pontefice” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22; cf. CIC canone 336]. 

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