LUMEN GENTIUM 22 e commento CCC
Il collegio dei vescovi e il suo capo
22f La suprema
potestà che questo collegio possiede su tutta la Chiesa, è esercitata in modo
solenne nel Concilio ecumenico. Mai può esserci Concilio ecumenico, che come
tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro; ed è
prerogativa del romano Pontefice convocare questi Concili, presiederli e
confermarli [65]. La stessa potestà collegiale insieme col papa può essere
esercitata dai vescovi sparsi per il mondo, purché il capo del collegio li
chiami ad agire collegialmente, o almeno approvi o liberamente accetti l'azione
congiunta dei vescovi dispersi, così da risultare un vero atto collegiale.
Note
[65] Cf. CIC, can.
222 e 227 [nel nuovo Codice can. 338].
(CCC 1444) Rendendo gli Apostoli partecipi del suo proprio
potere di perdonare i peccati, il Signore dà loro anche l'autorità di
riconciliare i peccatori con la Chiesa. Tale dimensione ecclesiale del loro
ministero trova la sua più chiara espressione nella solenne parola di Cristo a
Simon Pietro: “A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli” (Mt 16,19). Questo “incarico di legare e di
sciogliere, che è stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al
collegio degli Apostoli, unito col suo capo” [Mt 18,18; 28,16-20; Conc. Ecum.
Vat. II, Lumen gentium, 22]. (CCC 1559)
“Uno viene costituito membro del Corpo episcopale in virtù della consacrazione
episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del Collegio e con i
membri” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen
gentium, 22]. Il carattere e la natura
collegiale dell'ordine episcopale si manifestano, tra l'altro, nell'antica
prassi della Chiesa che per la consacrazione di un nuovo Vescovo vuole la
partecipazione di più Vescovi [Ib]. Per l'ordinazione legittima di un Vescovo,
oggi è richiesto un intervento speciale del Vescovo di Roma, per il fatto che
egli è il supremo vincolo visibile della comunione delle Chiese particolari
nell'unica Chiesa e il garante della loro libertà.