LUMEN GENTIUM 24 e commento CCC
Il ministero episcopale
24b La missione
canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle legittime consuetudini,
non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o per mezzo delle
leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente
dallo stesso successore di Pietro; se questi rifiuta o nega la comunione
apostolica, i vescovi non possono essere assunti all'ufficio [74].
Note
[74] Cf. Cod.
Iuris Can., pro Eccl. Orient.: cc. 216-314 sui Patriarchi; cc. 324-339
sugli Arcivescovi maggiori; cc. 362-391 sugli altri dignitari; in specie c. 238
§ 3; 216; 240; 251; 255: sulla nomina dei Vescovi da parte del Patriarca.
(CCC 2068) Il Concilio di Trento insegna che i dieci
comandamenti obbligano i cristiani e che l'uomo giustificato è ancora tenuto ad
osservarli [Concilio di Trento: DS 1569-1570]. Il Concilio Vaticano II afferma:
“I Vescovi, quali successori degli Apostoli, ricevono dal Signore [...] la
missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni
creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del Battesimo e
dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 24].