LUMEN GENTIUM 24 e commento CCC



Il ministero episcopale

24b La missione canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso successore di Pietro; se questi rifiuta o nega la comunione apostolica, i vescovi non possono essere assunti all'ufficio [74].

Note
[74] Cf. Cod. Iuris Can., pro Eccl. Orient.: cc. 216-314 sui Patriarchi; cc. 324-339 sugli Arcivescovi maggiori; cc. 362-391 sugli altri dignitari; in specie c. 238 § 3; 216; 240; 251; 255: sulla nomina dei Vescovi da parte del Patriarca.

(CCC 2068) Il Concilio di Trento insegna che i dieci comandamenti obbligano i cristiani e che l'uomo giustificato è ancora tenuto ad osservarli [Concilio di Trento: DS 1569-1570]. Il Concilio Vaticano II afferma: “I Vescovi, quali successori degli Apostoli, ricevono dal Signore [...] la missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del Battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 24].

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