LUMEN GENTIUM 25 e commento CCC
La funzione d'insegnamento dei vescovi
25b I vescovi che
insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati
con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli
devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di
fede e morale, e dargli l'assenso religioso del loro spirito. Ma questo assenso
religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare
prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla «
ex cathedra ». Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con
riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità
al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono
dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall'insistenza nel
proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi.
(CCC 888) I Vescovi, con i
presbiteri, loro cooperatori, “hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti
il Vangelo di Dio”, [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum
ordinis, 4] secondo il comando del Signore [Mc 16,15]. Essi sono “gli
araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori
autentici” della fede apostolica, “rivestiti dell'autorità di Cristo” [Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].