LUMEN GENTIUM 25 e commento CCC



La funzione d'insegnamento dei vescovi

25b I vescovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l'assenso religioso del loro spirito. Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla « ex cathedra ». Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall'insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi.
(CCC 888) I Vescovi, con i presbiteri, loro cooperatori, “hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio”, [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 4] secondo il comando del Signore [Mc 16,15]. Essi sono “gli araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici” della fede apostolica, “rivestiti dell'autorità di Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].

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