LUMEN GENTIUM 25 e commento CCC



La funzione d'insegnamento dei vescovi

25c Quantunque i vescovi, presi a uno a uno, non godano della prerogativa dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservando il vincolo della comunione tra di loro e col successore di Pietro, si accordano per insegnare autenticamente che una dottrina concernente la fede e i costumi si impone in maniera assoluta, allora esprimono infallibilmente la dottrina di Cristo [76]. La cosa è ancora più manifesta quando, radunati in Concilio ecumenico, sono per tutta la Chiesa dottori e giudici della fede e della morale; allora bisogna aderire alle loro definizioni con l'ossequio della fede [77].

Note
[76] Cf. CONC. VAT. I, Cost. dogm. Dei Filius, 3: Dz 1792 (3011) [Collantes 1.070]. Cf. la nota aggiunta allo Schema I De Eccl. (desunta da S. ROB. BELLARMINO): MANSI 51, 579C; e lo Schema riformato della Cost. II De Ecclesia Christi, con il commento KLEUTGEN: MANSI 53, 313AB. PIO IX, Lett. Tuas libenter: Dz 1683 (2879) [Collantes 7.174]. [77] Cf. CIC, cann. 1322-1323 [nel nuovo Codice: cann. 747-750].

(CCC 891) “Di questa infallibilità il Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale. […] L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel Corpo episcopale, quando questi esercita il supremo Magistero col Successore di Pietro” soprattutto in un Concilio Ecumenico [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25; Concilio Vaticano I: DS 3074]. Quando la Chiesa, mediante il suo Magistero supremo, propone qualche cosa “da credere come rivelato da Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 10] e come insegnamento di Cristo, “a tali definizioni si deve aderire con l'ossequio della fede” [Lumen gentium, 25]. Tale infallibilità abbraccia l'intero deposito della Rivelazione divina [Ib.].

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