LUMEN GENTIUM 27 e commento CCC
La funzione di governo
27a I vescovi
reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo [94],
col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra
potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge
nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare
come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cfr. Lc 22,26-27). Questa
potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e
immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla
suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità
della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto. In virtù di questa potestà i
vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai
loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e
all'apostolato.
Note:
[94] BENEDETTO XIV,
Br. Romana Ecclesia, 5 ott. 1752, § 1: Bullarium Benedicti XIV,
t. IV, Romae 1758, 21: "Il Vescovo l’immagine di Cristo e compie le sue
funzioni". PIO XII, Encicl. Mystici
Corporis, l.c. [nota 15], p. 211: "I singoli nutrono e reggono i
singoli greggi di Cristo loro assegnati" [Dz 3804; Collantes 7.200].
(CCC 894) “I Vescovi
reggono le Chiese particolari, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio,
la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà” [Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27],
che però dev'essere da loro esercitata allo scopo di edificare, nello spirito
di servizio che è proprio del loro Maestro [Lc 22,26-27].