LUMEN GENTIUM 27 e commento CCC
La funzione di governo
27b Ad essi è
pienamente affidato l'ufficio pastorale ossia l'abituale e quotidiana cura del
loro gregge; né devono essere considerati vicari dei romani Pontefici, perché
sono rivestiti di autorità propria e con tutta verità sono detti «
sovrintendenti delle popolazioni » che governano [95]. La loro potestà quindi
non è annullata dalla potestà suprema e universale [96], ma anzi è da essa
affermata, corroborata e rivendicata, poiché è lo Spirito Santo che conserva
invariata la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa.
Note:
[95] Cf. LEONE XIII,
Encicl. Satis cognitum, 29 giugno 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732. IDEM,
Lett. Officio sanctissimo, 22 dic. 1887: ASS 20 (1887), p. 264. PIO IX,
Lett. Apost. ai Vescovi della Germania, 12 marzo 1875, e Disc. Concist., 15
marzo 1875: Dz 3112-3117, solo nella nuova edizione. [96] Cf. CONC. VAT. I,
Cost. dogm. Pastor aeternus, 3: Dz 1828 (3061) [Collantes 7.186]. Cf.
Relazione ZINELLI: MANSI 52, 1114D.
(CCC 895)
“Questa potestà che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria,
ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato
dalla suprema autorità della Chiesa” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27]. Ma i vescovi non devono essere considerati come
dei vicari del Papa, la cui autorità ordinaria e immediata su tutta la Chiesa
non annulla quella dei Vescovi, ma anzi la conferma e la difende. Tale autorità
deve esercitarsi in comunione con tutta la Chiesa sotto la guida del Papa.