LUMEN GENTIUM 29 e commento CCC




I diaconi

29a In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio, ma per il servizio » [110]. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella « diaconia » della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura.

Note:    
[110] Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, III, 2: ed. FUNK, Didascalia, II, p. 103; Statuta Eccl. Ant. 37-41: MANSI 3, 954.

(CCC 1596) I diaconi sono ministri ordinati per gli incarichi di servizio della Chiesa; non ricevono il sacerdozio ministeriale, ma l'ordinazione conferisce loro funzioni importanti nel ministero della parola, del culto divino, del governo pastorale e del servizio della carità, compiti che devono assolvere sotto l'autorità pastorale del loro Vescovo. (CCC 1569) “In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani "non per il sacerdozio, ma per il servizio"” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 29; Id., Christus Dominus, 15]. Per l'ordinazione al diaconato soltanto il vescovo impone le mani, significando così che il diacono è legato in modo speciale al vescovo nei compiti della sua “diaconia” [Sant'Ippolito di Roma, Traditio apostolica, 8].     

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