LUMEN GENTIUM 29 e commento CCC
I diaconi
29c E siccome
questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina
oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere
esercitati, il diaconato potrà in futuro essere ristabilito come proprio e
permanente grado della gerarchia. Spetterà poi alla competenza dei
raggruppamenti territoriali dei vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere,
con l'approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che
tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso del romano
Pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche
viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve
rimanere ferma la legge del celibato.
(CCC 1571) Dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa latina ha
ripristinato il diaconato “come un grado proprio e permanente della gerarchia”,
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium,
29] mentre le Chiese d'Oriente lo avevano sempre conservato. Il diaconato permanente, che può essere
conferito a uomini sposati, costituisce un importante arricchimento per la
missione della Chiesa. In realtà, è conveniente e utile che gli uomini che nella
Chiesa adempiono un ministero veramente diaconale, sia nella vita liturgica e
pastorale, sia nelle opere sociali e caritative “siano fortificati per mezzo
dell'imposizione delle mani, trasmessa dal tempo degli Apostoli, e siano più
strettamente uniti all'altare, per poter esplicare più fruttuosamente il loro
ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato” [Id., Ad gentes, 16].