LUMEN GENTIUM 37 e commento CCC



I laici e la gerarchia

37a I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti [117]; ad essi quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri con quella libertà e fiducia che si addice ai figli di Dio e ai fratelli in Cristo. Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa [118]. Se occorre, lo facciano attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa, e sempre con verità, fortezza e prudenza, con rispetto e carità verso coloro che, per ragione del loro sacro ufficio, rappresentano Cristo.

Note
[117] Cf. CIC, can. 682 [nel nuovo Codice: can. 213]. [118] Cf. PIO XII, Disc. De quelle consolation, l.c. [nota 2], p. 789: "Nelle battaglie decisive, talvolta dal fronte che partono le pi felici iniziative...". IDEM, Disc. L’importance de la presse catholique, 17 febbr. 1950: AAS 42 (1950), p. 256.

(CCC 1269) Divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso [1Cor 6,19], ma a colui che è morto e risuscitato per noi [2Cor 5,15]. Perciò è chiamato a sottomettersi agli altri [Ef 5,21; 1Cor 16,15-16], a servirli [Gv 13,12-15] nella comunione della Chiesa, ad essere “obbediente” e “sottomesso” ai capi della Chiesa [Eb 13,17], e a trattarli “con rispetto e carità” [1Ts 5,12-13]. Come il Battesimo comporta responsabilità e doveri, allo stesso modo il battezzato fruisce anche di diritti in seno alla Chiesa: quello di ricevere i sacramenti, di essere nutrito dalla Parola di Dio e sostenuto dagli altri aiuti spirituali della Chiesa [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 37; CIC canoni 208-223; CCEO canone 675, § 2]. 

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